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11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

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Titolo: Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016   Data : 19/07/2016
Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016
Alcuni chiarimenti ufficiali concernenti la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime di vantaggio sono stati estesi anche al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, ad opera della circ. Agenzia delle Entrate 10/2016.
È analogo il comportamento da osservare in caso di cessazione dell'attività in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività. L'imprenditore o il lavoratore autonomo soggetto al regime forfetario che cessa l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti, è tenuto ad adempiere agli ordinari obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM di UNICO, e non può chiudere la partita IVA. Inoltre, la cessazione della partita IVA non potrà essere chiesta fino a quando non siano state ricevute tutte le fatture relative alle operazioni passive effettuate, tenuto conto dell'obbligo di regolarizzare le fatture omesse, ovvero emesse in forma irregolare, imposto al cessionario o committente dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. In alternativa, è possibile scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria.
Analogie si presentano anche in tema di deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Al riguardo, analogamente al regime ex DL 98/2011, l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente, che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. di cui il soggetto è a carico.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Elementi in comune tra regime di vantaggio e forfetario in UNICO" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego