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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016   Data : 19/07/2016
Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016
Alcuni chiarimenti ufficiali concernenti la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime di vantaggio sono stati estesi anche al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, ad opera della circ. Agenzia delle Entrate 10/2016.
È analogo il comportamento da osservare in caso di cessazione dell'attività in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività. L'imprenditore o il lavoratore autonomo soggetto al regime forfetario che cessa l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti, è tenuto ad adempiere agli ordinari obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM di UNICO, e non può chiudere la partita IVA. Inoltre, la cessazione della partita IVA non potrà essere chiesta fino a quando non siano state ricevute tutte le fatture relative alle operazioni passive effettuate, tenuto conto dell'obbligo di regolarizzare le fatture omesse, ovvero emesse in forma irregolare, imposto al cessionario o committente dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. In alternativa, è possibile scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria.
Analogie si presentano anche in tema di deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Al riguardo, analogamente al regime ex DL 98/2011, l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente, che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. di cui il soggetto è a carico.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Elementi in comune tra regime di vantaggio e forfetario in UNICO" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego