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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 391 to 400 of 2397
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Titolo: Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016   Data : 19/07/2016
Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016
Alcuni chiarimenti ufficiali concernenti la determinazione del reddito da parte dei soggetti in regime di vantaggio sono stati estesi anche al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, ad opera della circ. Agenzia delle Entrate 10/2016.
È analogo il comportamento da osservare in caso di cessazione dell'attività in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività. L'imprenditore o il lavoratore autonomo soggetto al regime forfetario che cessa l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti, è tenuto ad adempiere agli ordinari obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM di UNICO, e non può chiudere la partita IVA. Inoltre, la cessazione della partita IVA non potrà essere chiesta fino a quando non siano state ricevute tutte le fatture relative alle operazioni passive effettuate, tenuto conto dell'obbligo di regolarizzare le fatture omesse, ovvero emesse in forma irregolare, imposto al cessionario o committente dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. In alternativa, è possibile scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria.
Analogie si presentano anche in tema di deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Al riguardo, analogamente al regime ex DL 98/2011, l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente, che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico di altri soggetti, può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. di cui il soggetto è a carico.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Elementi in comune tra regime di vantaggio e forfetario in UNICO" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego