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23/03/2017 In attesa delle risposte del MEF la formazione per i revisori legali S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego

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Titolo: Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche   Data : 19/07/2016
Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche
La legge europea 2015-2016 (L. 122/2016) ha previsto alcune modifiche in materia di aliquote IVA, che si applicheranno a decorrere dal 23.7.2016.
In particolare l’art. 21 della legge dispone:
- l’innalzamento dell’aliquota IVA dal 4% al 5% per le cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione;
- la riduzione dell’aliquota IVA dal 10% al 5% per le cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;
- la riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota IVA per le cessioni di origano in rametti o sgranato.
Si arricchisce, in tal modo, l’elenco di operazioni soggette alla nuova aliquota IVA ridotta del 5% di cui alla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/752, cui viene aggiunto il numero 1-bis).
L’Autore osserva che, per le cessioni effettuate da imprenditori agricoli che usufruiscono del regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, la percentuale di compensazione applicabile ai suddetti beni resta fissata al 4%. Pertanto, tali soggetti, applicando l’aliquota al 5% e operando la detrazione forfetaria nella misura del 4%, dovranno versare l’imposta per la differenza, pari all'1%.
Inoltre, l’art. 22 della legge europea prevede l’aumento dal 4% al 10% dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. “preparati per risotti”.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego