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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche   Data : 19/07/2016
Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche
La legge europea 2015-2016 (L. 122/2016) ha previsto alcune modifiche in materia di aliquote IVA, che si applicheranno a decorrere dal 23.7.2016.
In particolare l’art. 21 della legge dispone:
- l’innalzamento dell’aliquota IVA dal 4% al 5% per le cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione;
- la riduzione dell’aliquota IVA dal 10% al 5% per le cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;
- la riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota IVA per le cessioni di origano in rametti o sgranato.
Si arricchisce, in tal modo, l’elenco di operazioni soggette alla nuova aliquota IVA ridotta del 5% di cui alla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/752, cui viene aggiunto il numero 1-bis).
L’Autore osserva che, per le cessioni effettuate da imprenditori agricoli che usufruiscono del regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, la percentuale di compensazione applicabile ai suddetti beni resta fissata al 4%. Pertanto, tali soggetti, applicando l’aliquota al 5% e operando la detrazione forfetaria nella misura del 4%, dovranno versare l’imposta per la differenza, pari all'1%.
Inoltre, l’art. 22 della legge europea prevede l’aumento dal 4% al 10% dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. “preparati per risotti”.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego