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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche   Data : 19/07/2016
Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche
La legge europea 2015-2016 (L. 122/2016) ha previsto alcune modifiche in materia di aliquote IVA, che si applicheranno a decorrere dal 23.7.2016.
In particolare l’art. 21 della legge dispone:
- l’innalzamento dell’aliquota IVA dal 4% al 5% per le cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione;
- la riduzione dell’aliquota IVA dal 10% al 5% per le cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;
- la riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota IVA per le cessioni di origano in rametti o sgranato.
Si arricchisce, in tal modo, l’elenco di operazioni soggette alla nuova aliquota IVA ridotta del 5% di cui alla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/752, cui viene aggiunto il numero 1-bis).
L’Autore osserva che, per le cessioni effettuate da imprenditori agricoli che usufruiscono del regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, la percentuale di compensazione applicabile ai suddetti beni resta fissata al 4%. Pertanto, tali soggetti, applicando l’aliquota al 5% e operando la detrazione forfetaria nella misura del 4%, dovranno versare l’imposta per la differenza, pari all'1%.
Inoltre, l’art. 22 della legge europea prevede l’aumento dal 4% al 10% dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. “preparati per risotti”.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego