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Data Titolo Sezione Autore
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale   Data : 21/07/2016
Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 20.7.2016 n. 58, ha affermato che la problematica della cumulabilità tra agevolazioni fiscali e non esula dalla sua competenza, per cui non può essere fornita risposta mediante interpello.
Ciò, dunque, opera in merito al problema del cumulo tra la detassazione ambientale ex art. 6 della L. 388/2000 e il c.d. "conto energia". Premesso che, ai sensi dell'art. 19 del DM 5.7.2012, il cumulo era stato ammesso a certe condizioni per il secondo "conto energia", può esserci il rischio di revoca della tariffa incentivante ad opera del Gestore del servizio, ove il cumulo fosse ritenuto inapplicabile.
Per coloro i quali, a titolo prudenziale, non hanno, negli anni passati, indicato in dichiarazione la detassazione ambientale, è possibile presentare l'integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 o, se spirati i termini, la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Resta nella discrezionalità del contribuente la scelta circa la riapprovazione del bilancio in merito agli esercizi interessati dagli investimenti a impatto ambientale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.7.2016 n. 58 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2016 - "In caso di detassazione ambientale omessa, via libera al rimborso" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego