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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale   Data : 21/07/2016
Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 20.7.2016 n. 58, ha affermato che la problematica della cumulabilità tra agevolazioni fiscali e non esula dalla sua competenza, per cui non può essere fornita risposta mediante interpello.
Ciò, dunque, opera in merito al problema del cumulo tra la detassazione ambientale ex art. 6 della L. 388/2000 e il c.d. "conto energia". Premesso che, ai sensi dell'art. 19 del DM 5.7.2012, il cumulo era stato ammesso a certe condizioni per il secondo "conto energia", può esserci il rischio di revoca della tariffa incentivante ad opera del Gestore del servizio, ove il cumulo fosse ritenuto inapplicabile.
Per coloro i quali, a titolo prudenziale, non hanno, negli anni passati, indicato in dichiarazione la detassazione ambientale, è possibile presentare l'integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 o, se spirati i termini, la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Resta nella discrezionalità del contribuente la scelta circa la riapprovazione del bilancio in merito agli esercizi interessati dagli investimenti a impatto ambientale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.7.2016 n. 58 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2016 - "In caso di detassazione ambientale omessa, via libera al rimborso" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego