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29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale   Data : 21/07/2016
Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 20.7.2016 n. 58, ha affermato che la problematica della cumulabilità tra agevolazioni fiscali e non esula dalla sua competenza, per cui non può essere fornita risposta mediante interpello.
Ciò, dunque, opera in merito al problema del cumulo tra la detassazione ambientale ex art. 6 della L. 388/2000 e il c.d. "conto energia". Premesso che, ai sensi dell'art. 19 del DM 5.7.2012, il cumulo era stato ammesso a certe condizioni per il secondo "conto energia", può esserci il rischio di revoca della tariffa incentivante ad opera del Gestore del servizio, ove il cumulo fosse ritenuto inapplicabile.
Per coloro i quali, a titolo prudenziale, non hanno, negli anni passati, indicato in dichiarazione la detassazione ambientale, è possibile presentare l'integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 o, se spirati i termini, la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Resta nella discrezionalità del contribuente la scelta circa la riapprovazione del bilancio in merito agli esercizi interessati dagli investimenti a impatto ambientale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.7.2016 n. 58 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2016 - "In caso di detassazione ambientale omessa, via libera al rimborso" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego