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06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
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11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego
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12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
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Titolo: Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale   Data : 21/07/2016
Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 20.7.2016 n. 58, ha affermato che la problematica della cumulabilità tra agevolazioni fiscali e non esula dalla sua competenza, per cui non può essere fornita risposta mediante interpello.
Ciò, dunque, opera in merito al problema del cumulo tra la detassazione ambientale ex art. 6 della L. 388/2000 e il c.d. "conto energia". Premesso che, ai sensi dell'art. 19 del DM 5.7.2012, il cumulo era stato ammesso a certe condizioni per il secondo "conto energia", può esserci il rischio di revoca della tariffa incentivante ad opera del Gestore del servizio, ove il cumulo fosse ritenuto inapplicabile.
Per coloro i quali, a titolo prudenziale, non hanno, negli anni passati, indicato in dichiarazione la detassazione ambientale, è possibile presentare l'integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 o, se spirati i termini, la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.
Resta nella discrezionalità del contribuente la scelta circa la riapprovazione del bilancio in merito agli esercizi interessati dagli investimenti a impatto ambientale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.7.2016 n. 58 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2016 - "In caso di detassazione ambientale omessa, via libera al rimborso" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego