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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo   Data : 21/07/2016
Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo
La Commissione europea, il 5.7.2016, ha adottato una proposta di direttiva - COM(2016) 450 final - che modifica la direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio).
La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti degli Stati membri entro l’1.1.2017.
Particolare attenzione è riservata al c.d. “titolare effettivo” (final beneficial owner) degli enti e delle società al fine di poter individuare possibili schermi societari o prestanomi.
Tale soggetto è qualificato come colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall'operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. In relazione ad esso, è stabilito che i clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate mettendo a disposizione tale informazione in un registro centrale.
Al registro potranno accedere:
- le unità di informazione finanziaria e le varie autorità di vigilanza preposte;
- i soggetti individuati nella direttiva come obbligati alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette, limitatamente all'adempimento dei loro obblighi;
- ogni altra persona che dimostri di avere un interesse qualificato, ossia concreto e attuale alle informazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego