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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo   Data : 21/07/2016
Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo
La Commissione europea, il 5.7.2016, ha adottato una proposta di direttiva - COM(2016) 450 final - che modifica la direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio).
La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti degli Stati membri entro l’1.1.2017.
Particolare attenzione è riservata al c.d. “titolare effettivo” (final beneficial owner) degli enti e delle società al fine di poter individuare possibili schermi societari o prestanomi.
Tale soggetto è qualificato come colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall'operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. In relazione ad esso, è stabilito che i clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate mettendo a disposizione tale informazione in un registro centrale.
Al registro potranno accedere:
- le unità di informazione finanziaria e le varie autorità di vigilanza preposte;
- i soggetti individuati nella direttiva come obbligati alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette, limitatamente all'adempimento dei loro obblighi;
- ogni altra persona che dimostri di avere un interesse qualificato, ossia concreto e attuale alle informazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego