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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo   Data : 21/07/2016
Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo
La Commissione europea, il 5.7.2016, ha adottato una proposta di direttiva - COM(2016) 450 final - che modifica la direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio).
La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti degli Stati membri entro l’1.1.2017.
Particolare attenzione è riservata al c.d. “titolare effettivo” (final beneficial owner) degli enti e delle società al fine di poter individuare possibili schermi societari o prestanomi.
Tale soggetto è qualificato come colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall'operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. In relazione ad esso, è stabilito che i clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate mettendo a disposizione tale informazione in un registro centrale.
Al registro potranno accedere:
- le unità di informazione finanziaria e le varie autorità di vigilanza preposte;
- i soggetti individuati nella direttiva come obbligati alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette, limitatamente all'adempimento dei loro obblighi;
- ogni altra persona che dimostri di avere un interesse qualificato, ossia concreto e attuale alle informazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego