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Data Titolo Sezione Autore
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo   Data : 21/07/2016
Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo
La Commissione europea, il 5.7.2016, ha adottato una proposta di direttiva - COM(2016) 450 final - che modifica la direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio).
La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti degli Stati membri entro l’1.1.2017.
Particolare attenzione è riservata al c.d. “titolare effettivo” (final beneficial owner) degli enti e delle società al fine di poter individuare possibili schermi societari o prestanomi.
Tale soggetto è qualificato come colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall'operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. In relazione ad esso, è stabilito che i clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate mettendo a disposizione tale informazione in un registro centrale.
Al registro potranno accedere:
- le unità di informazione finanziaria e le varie autorità di vigilanza preposte;
- i soggetti individuati nella direttiva come obbligati alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette, limitatamente all'adempimento dei loro obblighi;
- ogni altra persona che dimostri di avere un interesse qualificato, ossia concreto e attuale alle informazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego