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11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
11/04/2016 Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego
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12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
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Titolo: Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo   Data : 21/07/2016
Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo
La Commissione europea, il 5.7.2016, ha adottato una proposta di direttiva - COM(2016) 450 final - che modifica la direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio).
La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti degli Stati membri entro l’1.1.2017.
Particolare attenzione è riservata al c.d. “titolare effettivo” (final beneficial owner) degli enti e delle società al fine di poter individuare possibili schermi societari o prestanomi.
Tale soggetto è qualificato come colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall'operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. In relazione ad esso, è stabilito che i clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate mettendo a disposizione tale informazione in un registro centrale.
Al registro potranno accedere:
- le unità di informazione finanziaria e le varie autorità di vigilanza preposte;
- i soggetti individuati nella direttiva come obbligati alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette, limitatamente all'adempimento dei loro obblighi;
- ogni altra persona che dimostri di avere un interesse qualificato, ossia concreto e attuale alle informazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego