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05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec   Data : 21/07/2016
Il mancato aggiornamento della PEC non giustifica il ritardo nei termini
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.4.2016, ha statuito che non vi è rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione, in tempo utile, del termine, indicato nel decreto di fissazione di udienza, per notificare il provvedimento alla controparte (facendolo pertanto decorrere).
Nel caso di specie, gli uffici avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Secondo i giudici, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi “ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale, che non ha fatto diligente uso del proprio account di pec.”
Fonte: Trib. Milano 20.4.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego