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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2016 Potenziate le detrazioni IRPEF/IRES per le parti comuni condominiali nel 2017 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec   Data : 21/07/2016
Il mancato aggiornamento della PEC non giustifica il ritardo nei termini
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.4.2016, ha statuito che non vi è rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione, in tempo utile, del termine, indicato nel decreto di fissazione di udienza, per notificare il provvedimento alla controparte (facendolo pertanto decorrere).
Nel caso di specie, gli uffici avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Secondo i giudici, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi “ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale, che non ha fatto diligente uso del proprio account di pec.”
Fonte: Trib. Milano 20.4.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego