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08/12/2018 Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
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08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
04/11/2015 Quali i soggetti esclusi dalla Patent box? S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec   Data : 21/07/2016
Il mancato aggiornamento della PEC non giustifica il ritardo nei termini
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.4.2016, ha statuito che non vi è rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione, in tempo utile, del termine, indicato nel decreto di fissazione di udienza, per notificare il provvedimento alla controparte (facendolo pertanto decorrere).
Nel caso di specie, gli uffici avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Secondo i giudici, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi “ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale, che non ha fatto diligente uso del proprio account di pec.”
Fonte: Trib. Milano 20.4.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego