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20/03/2015 Fattura elettronica in vigore dal 1.4.2015 news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
25/03/2015 Fatturazione elettronica - Novità CNDCEC news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
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08/04/2015 Rimborso IVA relativo al primo trimestre 2015 news S.M.Perego
08/04/2015 Comunicazione Polivelente - Semplificazioni news S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego
08/04/2015 Modello di dichiarazione ai fini TASI news S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec   Data : 21/07/2016
Il mancato aggiornamento della PEC non giustifica il ritardo nei termini
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.4.2016, ha statuito che non vi è rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione, in tempo utile, del termine, indicato nel decreto di fissazione di udienza, per notificare il provvedimento alla controparte (facendolo pertanto decorrere).
Nel caso di specie, gli uffici avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Secondo i giudici, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi “ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale, che non ha fatto diligente uso del proprio account di pec.”
Fonte: Trib. Milano 20.4.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego