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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
24/11/2010 Segnalazione Studi di Settore news S.M.Perego
02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego

Records 2211 to 2220 of 2397
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Titolo: Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec   Data : 21/07/2016
Il mancato aggiornamento della PEC non giustifica il ritardo nei termini
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.4.2016, ha statuito che non vi è rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione, in tempo utile, del termine, indicato nel decreto di fissazione di udienza, per notificare il provvedimento alla controparte (facendolo pertanto decorrere).
Nel caso di specie, gli uffici avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Secondo i giudici, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi “ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale, che non ha fatto diligente uso del proprio account di pec.”
Fonte: Trib. Milano 20.4.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego