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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
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17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
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19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria   Data : 21/07/2016
Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria
La Cassazione - con sentenza n. 30995 del 20.7.2016 - accoglie il ricorso dell'amministratore di una s.r.l. a fronte di un sequestro per equivalente, nei confronti dei beni di costui, a seguito del delitto di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000).
Il punto problematico riguarda la legittimità dell'aggressione ai beni dell'amministratore, nonostante il risparmio di imposta si fosse attuato in favore della società. Il sequestro per equivalente ha, infatti, natura sussidiaria ed è consentito solo quando sia "impossibile" individuare direttamente i beni interessati
Nel caso di specie vanno evidenziati due aspetti controversi che la sentenza in commento afferma:
- tale "impossibilità" è onere della pubblica accusa;
- nel caso di denaro (come il risparmio di imposta) non si potrà attuare un sequestro per equivalente, proprio per la natura fungibile dello stesso.
Fonte: Cass. pen. 20.7.2016 n. 30995 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2016 - "Beni dell’amministratore sequestrabili solo in via sussidiaria" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego