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14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
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26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
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24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria   Data : 21/07/2016
Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria
La Cassazione - con sentenza n. 30995 del 20.7.2016 - accoglie il ricorso dell'amministratore di una s.r.l. a fronte di un sequestro per equivalente, nei confronti dei beni di costui, a seguito del delitto di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000).
Il punto problematico riguarda la legittimità dell'aggressione ai beni dell'amministratore, nonostante il risparmio di imposta si fosse attuato in favore della società. Il sequestro per equivalente ha, infatti, natura sussidiaria ed è consentito solo quando sia "impossibile" individuare direttamente i beni interessati
Nel caso di specie vanno evidenziati due aspetti controversi che la sentenza in commento afferma:
- tale "impossibilità" è onere della pubblica accusa;
- nel caso di denaro (come il risparmio di imposta) non si potrà attuare un sequestro per equivalente, proprio per la natura fungibile dello stesso.
Fonte: Cass. pen. 20.7.2016 n. 30995 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2016 - "Beni dell’amministratore sequestrabili solo in via sussidiaria" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego