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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline”   Data : 22/07/2016
Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline”
Con comunicato stampa, l'Agenzia ricorda che, per effetto della proroga prevista dal DPCM 24.5.2016, scade il 22.7.2016 il termine per la presentazione del 730 precompilato via web, mediante i servizi on line dell'Amministrazione finanziaria, o mediante un professionista abilitato o un CAF.
I professionisti e i CAF che abbiano inviato entro il 7.7.2016 almeno l'80% dei modelli 730/2016, possono effettuare, in relazione a un massimo del 20% dei modelli 730/2016, entro il 22.7.2016:
- la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione (modelli 730-3) e alle relative schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili delle dichiarazioni elaborate (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a trasmettere, sempre in via telematica, ai sostituti d'imposta.
La consegna al contribuente della copia del modello 730/2016 deve comunque avvenire prima della trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia.
La scadenza del 22.7.2016 interessa altresì i contribuenti che provvedono direttamente alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del proprio modello 730/2016, anche in forma congiunta, previa accettazione o modifica/integrazione della dichiarazione precompilata resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia sottolinea che chi presenta il 730 precompilato senza modifiche, o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti alle Entrate dai soggetti terzi.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 148 - DPCM 24.5.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Ultimo giorno per il 730 precompilato" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego