Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
11/05/2017 Anche il job Act sul lavoro autonomo è legge S.M.Perego
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego

Records 1021 to 1030 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare   Data : 22/07/2016
Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare
La Cassazione, con la pronuncia 21.7.2016 n. 15035, ha statuito che la comunicazione all'imprenditore dell'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento è efficace se effettuata mediante posta elettronica certificata, recapitata all'indirizzo del destinatario desunto dagli archivi della Camera di Commercio, come risultante dalla ricevuta emessa dal gestore della PEC.
I giudici non hanno accolto le eccezioni dell'imprenditore il quale lamentava di non aver avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della relativa udienza.
Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RD 267/1942, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria deve procedere di regola alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (art. 16 del DM 44/2011). Tale ricevuta - afferma la Corte - è un documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, in quanto il gestore della PEC è un soggetto privato, sprovvisto del potere di attribuire pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., ai propri atti.
Fonte: Cass. 21.7.2016 n. 15035 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Per l’istruttoria prefallimentare rilevante la notifica PEC con ricevuta" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego