Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/03/2017 INTRASTAT trimestrale ancora nel limbo S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
24/02/2017 INPS Scade il 1° marzo la domanda di pensionamento anticipato per i lavori usuranti S.M.Perego
15/02/2017 Con il Sistema telematico Sister disponibili i certificati ipotecari e copie di note e titoli S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare   Data : 22/07/2016
Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare
La Cassazione, con la pronuncia 21.7.2016 n. 15035, ha statuito che la comunicazione all'imprenditore dell'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento è efficace se effettuata mediante posta elettronica certificata, recapitata all'indirizzo del destinatario desunto dagli archivi della Camera di Commercio, come risultante dalla ricevuta emessa dal gestore della PEC.
I giudici non hanno accolto le eccezioni dell'imprenditore il quale lamentava di non aver avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della relativa udienza.
Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RD 267/1942, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria deve procedere di regola alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (art. 16 del DM 44/2011). Tale ricevuta - afferma la Corte - è un documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, in quanto il gestore della PEC è un soggetto privato, sprovvisto del potere di attribuire pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., ai propri atti.
Fonte: Cass. 21.7.2016 n. 15035 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Per l’istruttoria prefallimentare rilevante la notifica PEC con ricevuta" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego