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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare   Data : 22/07/2016
Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare
La Cassazione, con la pronuncia 21.7.2016 n. 15035, ha statuito che la comunicazione all'imprenditore dell'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento è efficace se effettuata mediante posta elettronica certificata, recapitata all'indirizzo del destinatario desunto dagli archivi della Camera di Commercio, come risultante dalla ricevuta emessa dal gestore della PEC.
I giudici non hanno accolto le eccezioni dell'imprenditore il quale lamentava di non aver avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della relativa udienza.
Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RD 267/1942, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria deve procedere di regola alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (art. 16 del DM 44/2011). Tale ricevuta - afferma la Corte - è un documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, in quanto il gestore della PEC è un soggetto privato, sprovvisto del potere di attribuire pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., ai propri atti.
Fonte: Cass. 21.7.2016 n. 15035 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Per l’istruttoria prefallimentare rilevante la notifica PEC con ricevuta" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego