Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
06/04/2018 Confermate per il Trust immobiliare le imposte ipotecarie e catastali fisse S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego
05/08/2015 Contratti di solidarietà - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per il 2015 S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego

Records 391 to 400 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare   Data : 22/07/2016
Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare
La Cassazione, con la pronuncia 21.7.2016 n. 15035, ha statuito che la comunicazione all'imprenditore dell'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento è efficace se effettuata mediante posta elettronica certificata, recapitata all'indirizzo del destinatario desunto dagli archivi della Camera di Commercio, come risultante dalla ricevuta emessa dal gestore della PEC.
I giudici non hanno accolto le eccezioni dell'imprenditore il quale lamentava di non aver avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della relativa udienza.
Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RD 267/1942, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria deve procedere di regola alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (art. 16 del DM 44/2011). Tale ricevuta - afferma la Corte - è un documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, in quanto il gestore della PEC è un soggetto privato, sprovvisto del potere di attribuire pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., ai propri atti.
Fonte: Cass. 21.7.2016 n. 15035 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Per l’istruttoria prefallimentare rilevante la notifica PEC con ricevuta" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego