Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
24/03/2016 Circolare INPS sulle modalità di rilascio della CU 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego

Records 41 to 50 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare   Data : 22/07/2016
Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare
La Cassazione, con la pronuncia 21.7.2016 n. 15035, ha statuito che la comunicazione all'imprenditore dell'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento è efficace se effettuata mediante posta elettronica certificata, recapitata all'indirizzo del destinatario desunto dagli archivi della Camera di Commercio, come risultante dalla ricevuta emessa dal gestore della PEC.
I giudici non hanno accolto le eccezioni dell'imprenditore il quale lamentava di non aver avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della relativa udienza.
Ai sensi dell'art. 15 co. 3 del RD 267/1942, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria deve procedere di regola alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (art. 16 del DM 44/2011). Tale ricevuta - afferma la Corte - è un documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del destinatario, senza, tuttavia, assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, in quanto il gestore della PEC è un soggetto privato, sprovvisto del potere di attribuire pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., ai propri atti.
Fonte: Cass. 21.7.2016 n. 15035 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Per l’istruttoria prefallimentare rilevante la notifica PEC con ricevuta" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego