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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
18/04/2017 L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
30/11/2015 L’INPS interviene sugli ammortizzatori sociali S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile   Data : 22/07/2016
Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile
La ris. Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 ha istituto il codice tributo "6862" per le imprese di autotrasporto che hanno fatto espressa richiesta di usufruire degli incentivi per la formazione professionale mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione (cfr. art. 32-bis co. 2 del DL 12.9.2014 n. 133).
Si ricorda che l'art. 32-bis del DL 133/2014 ha modificato le modalità di fruizione dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali e per la formazione professionale.
Con particolare riferimento agli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (ex art. 2, co. 2, lett. f) del regolamento di cui al decreto del Presidente Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo della Repubblica 27.9.2007 n. 227), il beneficiario deve presentare espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.
Tale credito potrà, quindi, essere utilizzato in compensazione:
- ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, presentando telematicamente il modello F24, con l'esposizione del codice tributo ‘6862' in corrispondenza della sezione Erario;
- solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche;
- senza l'applicazione del limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO 2016 SC, pari a 250.000 euro (ex art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Compensabile il bonus alle imprese di autotrasporto per la formazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego