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25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
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28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
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29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
29/11/2016 Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale S.M.Perego

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Titolo: Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile   Data : 22/07/2016
Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile
La ris. Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 ha istituto il codice tributo "6862" per le imprese di autotrasporto che hanno fatto espressa richiesta di usufruire degli incentivi per la formazione professionale mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione (cfr. art. 32-bis co. 2 del DL 12.9.2014 n. 133).
Si ricorda che l'art. 32-bis del DL 133/2014 ha modificato le modalità di fruizione dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali e per la formazione professionale.
Con particolare riferimento agli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (ex art. 2, co. 2, lett. f) del regolamento di cui al decreto del Presidente Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo della Repubblica 27.9.2007 n. 227), il beneficiario deve presentare espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.
Tale credito potrà, quindi, essere utilizzato in compensazione:
- ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, presentando telematicamente il modello F24, con l'esposizione del codice tributo ‘6862' in corrispondenza della sezione Erario;
- solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche;
- senza l'applicazione del limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO 2016 SC, pari a 250.000 euro (ex art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Compensabile il bonus alle imprese di autotrasporto per la formazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego