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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa č sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Il bonus formazione per gli autotrasportatori č credito compensabile   Data : 22/07/2016
Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile
La ris. Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 ha istituto il codice tributo "6862" per le imprese di autotrasporto che hanno fatto espressa richiesta di usufruire degli incentivi per la formazione professionale mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione (cfr. art. 32-bis co. 2 del DL 12.9.2014 n. 133).
Si ricorda che l'art. 32-bis del DL 133/2014 ha modificato le modalità di fruizione dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali e per la formazione professionale.
Con particolare riferimento agli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (ex art. 2, co. 2, lett. f) del regolamento di cui al decreto del Presidente Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo della Repubblica 27.9.2007 n. 227), il beneficiario deve presentare espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.
Tale credito potrà, quindi, essere utilizzato in compensazione:
- ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, presentando telematicamente il modello F24, con l'esposizione del codice tributo ‘6862' in corrispondenza della sezione Erario;
- solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche;
- senza l'applicazione del limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO 2016 SC, pari a 250.000 euro (ex art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Compensabile il bonus alle imprese di autotrasporto per la formazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego