Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
03/05/2016 Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale” S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego

Records 511 to 520 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile   Data : 22/07/2016
Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile
La ris. Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 ha istituto il codice tributo "6862" per le imprese di autotrasporto che hanno fatto espressa richiesta di usufruire degli incentivi per la formazione professionale mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione (cfr. art. 32-bis co. 2 del DL 12.9.2014 n. 133).
Si ricorda che l'art. 32-bis del DL 133/2014 ha modificato le modalità di fruizione dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali e per la formazione professionale.
Con particolare riferimento agli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (ex art. 2, co. 2, lett. f) del regolamento di cui al decreto del Presidente Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo della Repubblica 27.9.2007 n. 227), il beneficiario deve presentare espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.
Tale credito potrà, quindi, essere utilizzato in compensazione:
- ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, presentando telematicamente il modello F24, con l'esposizione del codice tributo ‘6862' in corrispondenza della sezione Erario;
- solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche;
- senza l'applicazione del limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO 2016 SC, pari a 250.000 euro (ex art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Compensabile il bonus alle imprese di autotrasporto per la formazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego