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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730   Data : 25/07/2016
 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730
Il 22.7.2016 è scaduto il termine per l'invio del modello 730/2016.
L'omessa indicazione di elementi utili nella dichiarazione può essere corretta mediante:
- l'invio di un modello 730 integrativo "a favore", da presentare entro il 25.10.2016, qualora la correzione o l'integrazione comporti un maggior credito o un minore debito per il contribuente;
- l'invio di un modello UNICO PF 2016, entro il 30.9.2016 oppure entro il termine per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (30.9.2017) o degli anni ancora successivi mediante ravvedimento, qualora la correzione o l'integrazione comporti un minor credito o un maggior debito d'imposta.
Entro il 30.9.2016 occorre, inoltre, trasmettere il modello UNICO PF 2016 anche i contribuenti titolari di alcuni redditi non dichiarabili attraverso il modello 730/2016.
Si tratta, in particolare:
- dei redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, percepiti nel 2015 (quadro RM);
- delle plusvalenze di natura finanziaria, conseguite nel corso del 2015 (quadro RT);
- degli investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria, detenute nel 2015, cui si associa l'assolvimento delle relative imposte dovute (IVIE o IVAFE) (quadro RW).
Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego