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Data Titolo Sezione Autore
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730   Data : 25/07/2016
 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730
Il 22.7.2016 è scaduto il termine per l'invio del modello 730/2016.
L'omessa indicazione di elementi utili nella dichiarazione può essere corretta mediante:
- l'invio di un modello 730 integrativo "a favore", da presentare entro il 25.10.2016, qualora la correzione o l'integrazione comporti un maggior credito o un minore debito per il contribuente;
- l'invio di un modello UNICO PF 2016, entro il 30.9.2016 oppure entro il termine per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (30.9.2017) o degli anni ancora successivi mediante ravvedimento, qualora la correzione o l'integrazione comporti un minor credito o un maggior debito d'imposta.
Entro il 30.9.2016 occorre, inoltre, trasmettere il modello UNICO PF 2016 anche i contribuenti titolari di alcuni redditi non dichiarabili attraverso il modello 730/2016.
Si tratta, in particolare:
- dei redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, percepiti nel 2015 (quadro RM);
- delle plusvalenze di natura finanziaria, conseguite nel corso del 2015 (quadro RT);
- degli investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria, detenute nel 2015, cui si associa l'assolvimento delle relative imposte dovute (IVIE o IVAFE) (quadro RW).
Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego