Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730   Data : 25/07/2016
 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730
Il 22.7.2016 è scaduto il termine per l'invio del modello 730/2016.
L'omessa indicazione di elementi utili nella dichiarazione può essere corretta mediante:
- l'invio di un modello 730 integrativo "a favore", da presentare entro il 25.10.2016, qualora la correzione o l'integrazione comporti un maggior credito o un minore debito per il contribuente;
- l'invio di un modello UNICO PF 2016, entro il 30.9.2016 oppure entro il termine per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (30.9.2017) o degli anni ancora successivi mediante ravvedimento, qualora la correzione o l'integrazione comporti un minor credito o un maggior debito d'imposta.
Entro il 30.9.2016 occorre, inoltre, trasmettere il modello UNICO PF 2016 anche i contribuenti titolari di alcuni redditi non dichiarabili attraverso il modello 730/2016.
Si tratta, in particolare:
- dei redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, percepiti nel 2015 (quadro RM);
- delle plusvalenze di natura finanziaria, conseguite nel corso del 2015 (quadro RT);
- degli investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria, detenute nel 2015, cui si associa l'assolvimento delle relative imposte dovute (IVIE o IVAFE) (quadro RW).
Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego