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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730   Data : 25/07/2016
 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730
Il 22.7.2016 è scaduto il termine per l'invio del modello 730/2016.
L'omessa indicazione di elementi utili nella dichiarazione può essere corretta mediante:
- l'invio di un modello 730 integrativo "a favore", da presentare entro il 25.10.2016, qualora la correzione o l'integrazione comporti un maggior credito o un minore debito per il contribuente;
- l'invio di un modello UNICO PF 2016, entro il 30.9.2016 oppure entro il termine per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (30.9.2017) o degli anni ancora successivi mediante ravvedimento, qualora la correzione o l'integrazione comporti un minor credito o un maggior debito d'imposta.
Entro il 30.9.2016 occorre, inoltre, trasmettere il modello UNICO PF 2016 anche i contribuenti titolari di alcuni redditi non dichiarabili attraverso il modello 730/2016.
Si tratta, in particolare:
- dei redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, percepiti nel 2015 (quadro RM);
- delle plusvalenze di natura finanziaria, conseguite nel corso del 2015 (quadro RT);
- degli investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria, detenute nel 2015, cui si associa l'assolvimento delle relative imposte dovute (IVIE o IVAFE) (quadro RW).
Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego