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Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
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Titolo: Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730   Data : 25/07/2016
 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730
Il 22.7.2016 è scaduto il termine per l'invio del modello 730/2016.
L'omessa indicazione di elementi utili nella dichiarazione può essere corretta mediante:
- l'invio di un modello 730 integrativo "a favore", da presentare entro il 25.10.2016, qualora la correzione o l'integrazione comporti un maggior credito o un minore debito per il contribuente;
- l'invio di un modello UNICO PF 2016, entro il 30.9.2016 oppure entro il termine per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (30.9.2017) o degli anni ancora successivi mediante ravvedimento, qualora la correzione o l'integrazione comporti un minor credito o un maggior debito d'imposta.
Entro il 30.9.2016 occorre, inoltre, trasmettere il modello UNICO PF 2016 anche i contribuenti titolari di alcuni redditi non dichiarabili attraverso il modello 730/2016.
Si tratta, in particolare:
- dei redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, percepiti nel 2015 (quadro RM);
- delle plusvalenze di natura finanziaria, conseguite nel corso del 2015 (quadro RT);
- degli investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria, detenute nel 2015, cui si associa l'assolvimento delle relative imposte dovute (IVIE o IVAFE) (quadro RW).
Fonte: Notiziario Eutekne – www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego