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14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
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11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
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Titolo: Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione   Data : 25/07/2016
Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione
Sussistono orientamenti contrastanti in merito al cumulo tra sospensione del termine per il ricorso per 90 giorni in ragione della domanda di adesione (artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97) e sospensione feriale dei termini (art. 1 della L. 742/69).
Premettendo che, da sempre, la prassi ufficiale ha optato per la cumulabilità (per tutte, R.M. 11.11.99 n. 159), in giurisprudenza la questione non è affatto pacifica (in senso contrario, Cass. 20.4.2016 n. 7995 e Cass. 5.6.2015 n. 11632; a favore, Cass. 4.2.2011 n. 2682).
A titolo prudenziale, è bene non confidare nel cumulo delle sospensioni specie quando l'accertamento è stato notificato ad esempio a maggio. In tal caso, entro il termine per il ricorso può essere presentata la domanda di adesione, che sospende il termine per i 90 giorni, ai quali è bene non aggiungere i 31 del mese di agosto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Sospensione feriale dubbia per la domanda di adesione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego