Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/03/2017 INPS – Nuova classificazione dei datori di lavoro S.M.Perego
14/01/2019 INPS – On line i contributi IVS artigiani e commercianti per il saldo 2018 Stefano M. Perego
27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego

Records 1081 to 1090 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni   Data : 25/07/2016
Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni
A partire dall’1.5.2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea è stato esteso a dieci anni.
Tale regime consente di importare temporaneamente beni non unionali, riservati ad uso particolare, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA), e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, per poi riesportare gli stessi fuori dal territorio comunitario, purché siano rispettati alcuni requisiti (per esempio, i beni non devono subire alcuna modificazione).
Tuttavia, l’esonero totale dal pagamento dei diritti doganali si applica esclusivamente nelle ipotesi appositamente individuate dalla normativa comunitaria (container, specifici mezzi di trasporto, ecc.); nel diverso caso dell’ “ammissione temporanea in esenzione parziale”, l’introduzione delle merci in territorio nazionale comporta, invece, il pagamento parziale del dazio e il versamento integrale dell’IVA, poiché in tale ipotesi, si configura un’importazione ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Inoltre, sempre in virtù di quanto previsto dal nuovo Codice, anche per il regime di ammissione temporanea è ora possibile l’utilizzo di merci equivalenti, ancorché con riferimento a specifici tipi di beni.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Beni extra Ue in ammissione temporanea fino a dieci anni" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego