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19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni   Data : 25/07/2016
Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni
A partire dall’1.5.2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea è stato esteso a dieci anni.
Tale regime consente di importare temporaneamente beni non unionali, riservati ad uso particolare, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA), e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, per poi riesportare gli stessi fuori dal territorio comunitario, purché siano rispettati alcuni requisiti (per esempio, i beni non devono subire alcuna modificazione).
Tuttavia, l’esonero totale dal pagamento dei diritti doganali si applica esclusivamente nelle ipotesi appositamente individuate dalla normativa comunitaria (container, specifici mezzi di trasporto, ecc.); nel diverso caso dell’ “ammissione temporanea in esenzione parziale”, l’introduzione delle merci in territorio nazionale comporta, invece, il pagamento parziale del dazio e il versamento integrale dell’IVA, poiché in tale ipotesi, si configura un’importazione ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Inoltre, sempre in virtù di quanto previsto dal nuovo Codice, anche per il regime di ammissione temporanea è ora possibile l’utilizzo di merci equivalenti, ancorché con riferimento a specifici tipi di beni.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Beni extra Ue in ammissione temporanea fino a dieci anni" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego