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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni   Data : 25/07/2016
Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni
A partire dall’1.5.2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea è stato esteso a dieci anni.
Tale regime consente di importare temporaneamente beni non unionali, riservati ad uso particolare, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA), e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, per poi riesportare gli stessi fuori dal territorio comunitario, purché siano rispettati alcuni requisiti (per esempio, i beni non devono subire alcuna modificazione).
Tuttavia, l’esonero totale dal pagamento dei diritti doganali si applica esclusivamente nelle ipotesi appositamente individuate dalla normativa comunitaria (container, specifici mezzi di trasporto, ecc.); nel diverso caso dell’ “ammissione temporanea in esenzione parziale”, l’introduzione delle merci in territorio nazionale comporta, invece, il pagamento parziale del dazio e il versamento integrale dell’IVA, poiché in tale ipotesi, si configura un’importazione ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Inoltre, sempre in virtù di quanto previsto dal nuovo Codice, anche per il regime di ammissione temporanea è ora possibile l’utilizzo di merci equivalenti, ancorché con riferimento a specifici tipi di beni.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Beni extra Ue in ammissione temporanea fino a dieci anni" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego