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18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
11/06/2012 Differimento termini di versamento delle imposte news S.M.Perego
20/04/2018 Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
20/11/2015 Disciplinate le società benefit S.M.Perego
13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego

Records 561 to 570 of 2397
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Titolo: Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni   Data : 25/07/2016
Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni
A partire dall’1.5.2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea è stato esteso a dieci anni.
Tale regime consente di importare temporaneamente beni non unionali, riservati ad uso particolare, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA), e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, per poi riesportare gli stessi fuori dal territorio comunitario, purché siano rispettati alcuni requisiti (per esempio, i beni non devono subire alcuna modificazione).
Tuttavia, l’esonero totale dal pagamento dei diritti doganali si applica esclusivamente nelle ipotesi appositamente individuate dalla normativa comunitaria (container, specifici mezzi di trasporto, ecc.); nel diverso caso dell’ “ammissione temporanea in esenzione parziale”, l’introduzione delle merci in territorio nazionale comporta, invece, il pagamento parziale del dazio e il versamento integrale dell’IVA, poiché in tale ipotesi, si configura un’importazione ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Inoltre, sempre in virtù di quanto previsto dal nuovo Codice, anche per il regime di ammissione temporanea è ora possibile l’utilizzo di merci equivalenti, ancorché con riferimento a specifici tipi di beni.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Beni extra Ue in ammissione temporanea fino a dieci anni" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego