Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio   Data : 25/07/2016
Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.7.2016 n. 14508, in materia di contributi di bonifica, ha statuito che non è sempre onere del consorzio dimostrare che le opere di bonifica hanno arrecato uno specifico beneficio ai fondi di proprietà della consorziata.
Nel caso di specie, il giudice del merito non aveva tenuto conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica del territorio in questione muove dalla preliminare approvazione, da parte della Giunta regionale, di un “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Infatti:
- se il piano di classifica viene impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata da parte del consorzio che la deduca;
- se il piano di classifica non viene impugnato, la presunzione di vantaggiosità (di natura non assoluta, ma relativa) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Fonte: Cass. 15.7.2016 n. 14508 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Per i contributi di bonifica onere della prova non sempre in capo al consorzio" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego