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16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
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17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
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Titolo: Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio   Data : 25/07/2016
Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.7.2016 n. 14508, in materia di contributi di bonifica, ha statuito che non è sempre onere del consorzio dimostrare che le opere di bonifica hanno arrecato uno specifico beneficio ai fondi di proprietà della consorziata.
Nel caso di specie, il giudice del merito non aveva tenuto conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica del territorio in questione muove dalla preliminare approvazione, da parte della Giunta regionale, di un “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Infatti:
- se il piano di classifica viene impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata da parte del consorzio che la deduca;
- se il piano di classifica non viene impugnato, la presunzione di vantaggiosità (di natura non assoluta, ma relativa) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Fonte: Cass. 15.7.2016 n. 14508 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Per i contributi di bonifica onere della prova non sempre in capo al consorzio" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego