Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito puň essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego

Records 781 to 790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova č in capo al consorzio   Data : 25/07/2016
Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.7.2016 n. 14508, in materia di contributi di bonifica, ha statuito che non è sempre onere del consorzio dimostrare che le opere di bonifica hanno arrecato uno specifico beneficio ai fondi di proprietà della consorziata.
Nel caso di specie, il giudice del merito non aveva tenuto conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica del territorio in questione muove dalla preliminare approvazione, da parte della Giunta regionale, di un “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Infatti:
- se il piano di classifica viene impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata da parte del consorzio che la deduca;
- se il piano di classifica non viene impugnato, la presunzione di vantaggiosità (di natura non assoluta, ma relativa) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Fonte: Cass. 15.7.2016 n. 14508 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Per i contributi di bonifica onere della prova non sempre in capo al consorzio" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego