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25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
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25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego

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Titolo: Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio   Data : 25/07/2016
Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.7.2016 n. 14508, in materia di contributi di bonifica, ha statuito che non è sempre onere del consorzio dimostrare che le opere di bonifica hanno arrecato uno specifico beneficio ai fondi di proprietà della consorziata.
Nel caso di specie, il giudice del merito non aveva tenuto conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica del territorio in questione muove dalla preliminare approvazione, da parte della Giunta regionale, di un “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Infatti:
- se il piano di classifica viene impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata da parte del consorzio che la deduca;
- se il piano di classifica non viene impugnato, la presunzione di vantaggiosità (di natura non assoluta, ma relativa) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Fonte: Cass. 15.7.2016 n. 14508 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Per i contributi di bonifica onere della prova non sempre in capo al consorzio" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego