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22/06/2016 La c.d. “Societŕ di comodo” puň omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” č sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego

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Titolo: I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli   Data : 26/07/2016
I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli
Nella ris. 25.7.2016 n. 61, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo indiretto, previsto (dall'art. 5 co. 24 del DL 269/2003) per l'erogazione di finanziamenti, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle banche, per fornire a queste ultime la provvista affinché possano erogare mutui garantiti da ipoteca a favore di giovani coppie, di famiglie numerose o di famiglie con disabili, per l'acquisto dell'abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, trova applicazione anche in relazione all'erogazione operata dalle banche a favore dei mutuatari.
Infatti, il sistema istituito dalla norma citata si compone di due attività di finanziamento, tra di esse strettamente legate:
-l'una, operata dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche;
-l'altra, operata dalle banche a favore dei beneficiari finali (giovani coppie, famiglie numerose o famiglie con disabili).
Lo stretto legame esistente tra i due tipi di finanziamento induce l'Agenzia delle Entrate a concludere per l'estensione dell'esenzione da ogni imposta indiretta anche al mutuo ipotecario stipulato dalle banche a favore del beneficiario finale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2016 n. 61 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2016 - "Esente da imposte indirette anche il mutuo con il beneficiario finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego