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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli   Data : 26/07/2016
I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli
Nella ris. 25.7.2016 n. 61, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo indiretto, previsto (dall'art. 5 co. 24 del DL 269/2003) per l'erogazione di finanziamenti, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle banche, per fornire a queste ultime la provvista affinché possano erogare mutui garantiti da ipoteca a favore di giovani coppie, di famiglie numerose o di famiglie con disabili, per l'acquisto dell'abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, trova applicazione anche in relazione all'erogazione operata dalle banche a favore dei mutuatari.
Infatti, il sistema istituito dalla norma citata si compone di due attività di finanziamento, tra di esse strettamente legate:
-l'una, operata dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche;
-l'altra, operata dalle banche a favore dei beneficiari finali (giovani coppie, famiglie numerose o famiglie con disabili).
Lo stretto legame esistente tra i due tipi di finanziamento induce l'Agenzia delle Entrate a concludere per l'estensione dell'esenzione da ogni imposta indiretta anche al mutuo ipotecario stipulato dalle banche a favore del beneficiario finale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2016 n. 61 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2016 - "Esente da imposte indirette anche il mutuo con il beneficiario finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego