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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli   Data : 26/07/2016
I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli
Nella ris. 25.7.2016 n. 61, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo indiretto, previsto (dall'art. 5 co. 24 del DL 269/2003) per l'erogazione di finanziamenti, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle banche, per fornire a queste ultime la provvista affinché possano erogare mutui garantiti da ipoteca a favore di giovani coppie, di famiglie numerose o di famiglie con disabili, per l'acquisto dell'abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, trova applicazione anche in relazione all'erogazione operata dalle banche a favore dei mutuatari.
Infatti, il sistema istituito dalla norma citata si compone di due attività di finanziamento, tra di esse strettamente legate:
-l'una, operata dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche;
-l'altra, operata dalle banche a favore dei beneficiari finali (giovani coppie, famiglie numerose o famiglie con disabili).
Lo stretto legame esistente tra i due tipi di finanziamento induce l'Agenzia delle Entrate a concludere per l'estensione dell'esenzione da ogni imposta indiretta anche al mutuo ipotecario stipulato dalle banche a favore del beneficiario finale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2016 n. 61 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2016 - "Esente da imposte indirette anche il mutuo con il beneficiario finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego