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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
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Titolo: I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli   Data : 26/07/2016
I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli
Nella ris. 25.7.2016 n. 61, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo indiretto, previsto (dall'art. 5 co. 24 del DL 269/2003) per l'erogazione di finanziamenti, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle banche, per fornire a queste ultime la provvista affinché possano erogare mutui garantiti da ipoteca a favore di giovani coppie, di famiglie numerose o di famiglie con disabili, per l'acquisto dell'abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, trova applicazione anche in relazione all'erogazione operata dalle banche a favore dei mutuatari.
Infatti, il sistema istituito dalla norma citata si compone di due attività di finanziamento, tra di esse strettamente legate:
-l'una, operata dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche;
-l'altra, operata dalle banche a favore dei beneficiari finali (giovani coppie, famiglie numerose o famiglie con disabili).
Lo stretto legame esistente tra i due tipi di finanziamento induce l'Agenzia delle Entrate a concludere per l'estensione dell'esenzione da ogni imposta indiretta anche al mutuo ipotecario stipulato dalle banche a favore del beneficiario finale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2016 n. 61 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2016 - "Esente da imposte indirette anche il mutuo con il beneficiario finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego